Statuti

I. Nome, sede e fine
Art. 1 Nome e sede
1.
Sotto il nome "Associazione Svizzera Ramo Porte" (abbreviato "ASRP") esiste un`associazione registrata nel registro di commercio ai sensi dell`art. 60 e seguenti CC.
2.
La durata dell`associazione è illimitata e la sua sede si trova al domicilio della cancelleria.
Art. 2 Fine
L`associazione persegue il fine del sostegno dei comuni interessi professionali, tecnici ed economici dei suoi associati. Cerca di raggiungere questo fine in particolare tramite:
Sostegno della ricerca generale e dello sviluppo nel settore delle porte.
Elaborazione e introduzione di direttive per elementi di porte e le loro componenti
Piattaforma informativa per associati, progettisti, architetti e interessati alle costruzioni
Tutela degli interessi presso gruppi normativi nazionali e internazionali
Tutela degli interessi presso uffici di certificazione nazionale ed enti di controllo
Tutela degli interessi presso le autorità competenti o i gruppi politici.
Tutela degli interessi presso istituti di insegnamento.
Cura dei contatti verso associazioni e organizzazioni di rami affini
Promozione del contatto e dello scambio di esperienze tra i membri.
II. Adesione
Art. 3 Adesione
Ogni ditta può aderire avente la sua sede in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein può aderire come membro. In particolare:
Produttori di intelaiature
Produttori di porte
Ditte di confezioni
Produttori di porte prefabbricate
Imprese commerciali
Imprese di montaggio
Produttori di serrature e ferramenta
Associazioni del ramo
altre persone fisiche o giuriche interessate, che desiderano sostenere gli sforzi dell`associazione
Art. 4 Ammissione, dimissione ed esclusione
1.
Le richieste di ammissione devono essere rivolte per iscritto al presidente o alla cancelleria. Sull`ammissione come membro decide il comitato direttivo con una maggioranza di due terzi. I nuovi associati saranno resi noti in occasione della prossima assemblea generale.
2.
Le dimissioni possono avvenire soltanto per la fine dell`anno, mediante lettera raccomandata e rispettando un termine di disdetta di tre mesi.
3.
Circa l`esclusione di un associato delibera l`assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Sono escluse le vie legali.
4.
In caso di fallimento o chiusura di un`azienda, la qualità di socio di una ditta cessa automaticamente.
5.
Le ditte, la cui qualità di socio è cessata, al momento della loro uscita dall`associazione perdono ogni diritto nei confronti dell`associazione e del suo patrimonio.
6.
Gli obblighi sorti durante l`appartenenza devono essere adempiuti.
Art. 5 Finanze
1.
Per coprire le spese ordinarie annue dell`associazione si riscuotono quote annue ordinarie, stabilite dall`assemblea generale.
2.
L`importo di competenza del comitato direttivo (fuori dal budget) è stabilito periodicamente dall`assemblea generale.
3.
Per la copertura di spese associative straordinarie, l`assemblea generale può deliberare il pagamento di quote straordinarie.
4.
L`anno associativo corrisponde all`anno civile.
III. Organizzazione
Art. 6 Organi
Gli organi dell`associazione sono:
1.
l`assemblea generale
2.
il comitato direttivo
3.
la cancelleria
4.
i revisori dei conti
5.
le commissioni
Art. 7 L`assemblea generale
1.
L`assemblea generale ordinaria si tiene una volta l`anno prima del 30 giugno.
2.
La convocazione deve essere inviata agli associati almeno 14 giorni prima della data dell`assemblea. Unitamente all`invito si rende noto l`ordine del giorno. Die Einberufung ist den Mitgliedern mindestens 14 Tage vor dem Versammlungsdatum zuzustellen. Die Traktanden sind mit der Einladung bekanntzugeben.
3.
Su decisione del comitato direttivo è possibile indire un`assemblea generale straordinaria. Il comitato direttivo è tenuto anche a indire un`assemblea generale straordinaria se ciò p richiesto dal 20% degli associati. La richiesta deve essere presentata per iscritto al presidente o alla cancelleria e deve contenere gli oggetti delle trattative. L`assemblea deve avere luogo entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta.
4.
Rientrano nella competenza dell`assemblea generale:
• Approvazione del verbale dell`assemblea generale precedente.
• Approvazione del rapporto annuale, del bilancio, del budget e del programma delle attività.
• Elezione del presidente, degli altri membri del comitato direttivo e dei revisori dei conti.
• Esclusione di membri.
• Determinazione dei contributi societari
• Modifiche degli statuti e scioglimento dell`associazione
• Delibera in materia di tutte le operazioni che le vengono sottoposte dal comitato direttivo.
5.
Ogni membro ha diritto ad un voto. Non è permessa la rappresentazione da parte di persone non impiegate attivamente nella ditta.
6.
Votazioni ed elezioni si effettuano con la maggioranza dei voti (le astensioni non contano). Modifiche degli statuti e scioglimento dell`associazione necessitano di una maggioranza di due terzi dei voti (le astensioni non contano).
Art. 8 Comitato direttivo
1.
Il comitato direttivo è composto al massimo da 7 membri. I membri del comitato direttivo sono eletti dall`assemblea generale per una permanenza in carica di 3 anni. Successivamente possono essere rieletti per al massimo due ulteriori permanenze in carica. Cosi pure una ditta può proporre un membro del comitato direttivo soltanto per 3 permanenze in carica consecutive. Rappresentanti dell`associazione sono esclusi da queste limitazioni. Il comitato direttivo deve rendere note ai membri le sue proposte di elezione al più tardi 14 giorni prima dell`assemblea generale.
2.
Il comitato direttivo si autocostituisce, ad eccezione del presidente che viene eletto dall`assemblea generale.
3.
Il comitato direttivo è responsabile di tutte quelle operazioni che non sono espressivamente di competenza dell`assemblea generale. Egli delibera in particolare, visti gli obiettivi dell`associazione e nell`ambito del budget, riguardo all`impiego di mezzi finanziari. Egli regola anche il diritto di firma.
Art. 9 Cancelleria
1.
Il comitato direttivo può trasferire la gestione delle operazioni correnti dell`associazione ad una cancelleria o ad un amministratore dipendente.
2.
L`amministratore partecipa alle riunioni del comitato direttivo soltanto con voto di consulenza.
Art. 10 Revisori dei conti
L`assemblea generale elegge due membri come revisori dei conti. Essa può tuttavia anche eleggere un terzo competente o una società fiduciaria come revisore dei conti.
Art. 11 Commissione
1.
Per l`evasione di compiti particolari, il comitato direttivo può designare delle commissioni. I loro membri non devono essere membri dell`associazione.
2.
Le commissioni devono sottoporre al comitato direttivo per approvazione il loro programma di lavoro corredato di budget.
IV. Disposizioni finali
Art. 12 Responsabilità
Per i debiti dell`associazione risponde soltanto il patrimonio dell`associazione. E` esclusa una responsabilità personale degli associati.
Art. 13 Liquidazione
Una liquidazione dell`associazione avviene soltanto tramite il comitato direttivo. Riguardo all`utilizzo del patrimonio dell`associazione in caso di scioglimento delibera l`assemblea generale.
Art. 14 Fusione
Se l`associazione si scioglie in seguito ad unione con altre istituzioni con obiettivo simile, allora l`assemblea generale delibera in merito.
Art. 15 Entrata in vigore
Questi statuti sostituiscono tutte le delibere precedenti. Entrano immediatamente in vigore, dopo essere stati approvati dalla 28a assemblea generale ordinaria del 15 maggio 2002, tenutasi a Soletta.
Sempach-Station, 7 maggio 2009

Il Presidente:
Massimo Paris
Il Vicepresidente:
Walter Grätzer
Ultima modifica degli statuti, 15 maggio 2002
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